Dal 18 giugno 2013, ovvero dalla data di entrata in vigore della così detta legge di riforma del condominio, ai sensi del nuovo art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile,  “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”. La giurisprudenza, nelle sentenze che si rintracciano sull’argomento, s’è pronunciata allo stesso modo. In particolare è stato affermato che l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1: ex plurimis, cfr. Cass. 14088/1999; Cass. 9378/1997) a curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio; ed è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.p.c., anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento (Cass. 8804/1993): ove lo stesso – come del resto nella specie accertato dai Giudici di appello – preveda tale possibilità (Cass. 26 giugno 2006 n. 14735).

In ciò rientra l’annoso problema del parcheggio “selvaggio” nelle aree condominiali, che può essere equiparato, in alcuni casi, al reato di violenza privata. Infatti, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2012 n. 603, colui che impedisce intenzionalmente con la propria auto l’uscita ad un altro condomino dal parcheggio condominiale, accompagnato dal rifiuto a rimuovere la vettura, è condannabile ai sensi dell’art. 610 del Codice penale per violenza privata.  La recente riforma del condominio prevede anche la possibilità di punire chi non rispetta le regole (ad esempio parcheggia la propria vettura fuori dagli spazi contrassegnati, blocca o limita un passaggio, oppure occupa un posto auto non di sua proprietà) con sanzioni pecuniarie. In questo caso, soprattutto quando il comportamento reca disagio agli altri condòmini, si può incorrere in una multa che va dai 200 agli 800 euro per i recidivi. Spetta all’assemblea deliberare la sanzione a maggioranza assoluta che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio, dopo aver accertato la proprietà dell’auto. Tuttavia, le sanzioni possono essere applicate solo se previste nel regolamento condominiale.

 In ogni modo, spetta – in primis – all’amministratore di condominio intervenire in modo da garantire una civile convivenza negli spazi comuni. Di conseguenza, di fronte a situazioni di parcheggio selvaggio, l’amministratore può agire direttamente anche alla rimozione dei veicoli che intralciano il passaggio attraverso ditte specializzate, addebitando il costo al proprietario del veicolo.

12 agosto 2015
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