Nasce un nuovo obbligo giuridico e fiscale per gli amministratori di condominio. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 4790 del 15 gennaio 2015, pubblicato sul sito istituzionale, ha divulgato la versione definitiva della nuova Certificazione Unica (CU 2015). La novità maggiore è che la Certificazione Unica sostituirà, oltre al vecchio modello CUD, anche la certificazione dei compensi degli autonomi sino ad oggi emessa in forma libera su carta intestata dell’azienda. Nell’ambito dell’amministrazione condominiale, il modello CU sostituisce l’invio della “certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto”, che di solito si faceva annualmente a tutti i fornitori che avevano emesso fatture con ritenuta d’acconto nei confronti del condominio. È facile comprendere che l’amministratore di condominio, oltre alle consuete scadenze fiscali, sarà chiamato ad esplicare questa nuova incombenza.
Il condominio ogni qual volta corrisponda somme e valori a terzi soggetti, deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr art. 23 e ss. del DPR 600/1973). Nei confronti dell’amministratore di condominio, ad esempio, la misura della ritenuta stabilita dalla legge è pari al 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa (art. 28 del testo citato).
Sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa opera invece una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente (Art. 25 ter del testo citato)
Se fino a tutto il 2014, il condominio ha denunciato al fisco il pagamento delle trattenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soggetti (sostituiti) tramite l’utilizzo del Modello 770 e nei confronti dei soli lavoratori dipendenti tramite il CUD, da quest’anno tutto cambia.
Sarà, dunque, il sostituto d’imposta a utilizzare il CU2015 per certificare i redditi di lavoratori dipendenti e autonomi al fine di procedere all’elaborazione della famosa “dichiarazione precompilata” (730 precompilato), che dovrebbe essere emessa già dall’anno prossimo dall’Agenzia delle Entrate.
Il CU 2015, riguarda:
redditi da lavoro dipendente e assimilati;
In caso di omesso invio. Ancorché non siano state previste delle sanzioni in capo al “sostituto d’imposta”in caso di omesso invio della nuova CU ai contribuenti di riferimento; ben differentemente,il legislatore ha invece disposto l’applicazione di una sanzione pecuniaria – alquanto“generosa” -nel caso di errori nella compilazione e nell’invio all’Agenzia delle Entrate, secondo la tempistica ivi prevista.
Le sanzioni. L’,articolo 2 del decreto legislativo 175/2014 intitolato “Trasmissione all’Agenzia delle entrate” ha precisato che “… Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo ”.
Ciò vuol significare che il sostituto d’imposta e/o chi per esso (l’amministratore), al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014, potrà correggere gli errori commessi nella trasmissione delle certificazioni uniche, inoltrando ex post una nuova certificazione corretta, purché ciò avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (che, secondo l’Agenzia delle Entrate slitta al successivo lunedì 9 marzo”, risposta Telefisco del 29 gennaio 2015). In altri termini: per il nuovo CU2015 non è previsto l’istituto del ravvedimento operoso.